Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili

Art. 1 — Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili

Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 2 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

2

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 190) che "Per il finanziamento delle attivita' istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015".

Testo vigente dal 1 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2003-07-15;189~art1 · fonte su Normattiva