Art. 2 — Finalita
Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
- a)effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;
- b)migliorare le modalita' di cura dei cittadini celiaci;
- c)effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;
- d)agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
- e)migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;
- f)favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
- g)provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;
- h)predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.
Testo vigente dal 7 luglio 2005
