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Puo' provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennita' al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonche' per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unita' militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso. Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entita' dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1978 al 1 marzo 1978

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;990~artunico · fonte su Normattiva