Autonomia e liberta' confessionale La Repubblica, in conformita' ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. E' garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena liberta' di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonche' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonche' le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art2 · fonte su Normattiva