[1]Assegni ai ministri di culto

[2]1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. 3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», le cappellanie e le congregazioni provvedono altresi' per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~allegato-art16 · fonte su Normattiva