Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Art. 16 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

[1]Contributi deducibili agli effetti IRPEF

[2]1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli. 2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalita' istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di cui all'articolo 11, lettera a). 3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 15 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-28;130~intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art16 · fonte su Normattiva