Art. 20 — Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. A decorrere dal periodo d'imposta incorso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
