Art. 18 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)
[1]Commissione paritetica
[2]1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 16 e 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'IBISG.
Testo vigente dal 15 luglio 2016
