Art. 23 — Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
