Art. 25 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funziamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti norme. Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
