Art. 24 (Allegato Intesa fra Repubblica italiana e Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno)
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
