La gestione ordinaria e gli atti di staordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
