Art. 8 — Ministri di culto
La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, e' certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
