Art. 8 — Ministri di culto
La qualifica di ministro di culto e' certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
