Art. 12 (Intesa) — Istituti rabbinici
Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.
Testo vigente dal 23 marzo 1989
