1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione. 3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art13 · fonte su Normattiva