Art. 8 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI)
[1]Trattamento delle salme e cimiteri
[2]1. Agli appartenenti all'UBI e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
