Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana
Art. 9 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'UBI)
[1]Attivita' di religione o di culto
[2]1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
- a)attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
- b)attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
Testo vigente dal 17 gennaio 2013
