Art. 4 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione) — Ministri di culto
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI. 2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunita' e' assicurato il libero esercizio del ministero, nonche' il libero svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 22. 3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
