Art. 6 — Assistenza spirituale ai ricoverati
L'assistenza spirituale ai ricoverati della Comunita' delle CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
