L'assistenza spirituale ai ricoverati della Comunita' delle CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art6 · fonte su Normattiva