La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalita' concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunita' della CELI territorialmente competenti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art11 · fonte su Normattiva