Art. 11 — Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunita' il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalita' concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunita' della CELI territorialmente competenti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
