Art. 12 — Istituzione di scuole ed istituti di educazione
La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni, e' assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Testo vigente dal 7 dicembre 1995
