La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. Alle scuole che ottengano la parita', ed ai loro alunni, e' assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;520~art12 · fonte su Normattiva