Esercizio della liberta' religiosa L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della liberta' religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~art7 · fonte su Normattiva