Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 1 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia)

[1]Allegato

[2]Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia

[3]Preambolo

[4]La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, richiamandosi ai principi di liberta' religiosa, sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, e dai Patti internazionali, relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

[5]Considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa, con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire a tale intesa;

[6]Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa, sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Chiesa Apostolica in Italia, la citata legislazione sui culti ammessi. Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che: la Chiesa Apostolica in Italia, convinta che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di liberta', riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso; la Chiesa Apostolica in Italia, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

[8](Liberta' religiosa)

[9]1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della Chiesa Apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia e delle sue comunita', si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art1 · fonte su Normattiva