Art. 1 (Allegato)
[1]Allegato
[2]Intesa tra la Repubblica italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia
[3]Preambolo
[4]La Repubblica italiana e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia (di seguito denominata Diocesi), considerato che: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'; in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; la liberta' di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo; la Costituzione garantisce le liberta' di riunione, di associazione, di professione della propria fede religiosa e di manifestazione del pensiero; la Costituzione garantisce, inoltre, l'eguale liberta' di tutte le confessioni religiose davanti alla legge; la Diocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico; in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; la Diocesi, fondata dal Patriarcato Romeno, e' organizzata secondo le norme del proprio statuto; riconoscono l'opportunita' di addivenire alla presente intesa e convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della Diocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.
[5]Articolo 1.
[6]Liberta' religiosa
[7]1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. E' garantita ai cristiani ortodossi, alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
