Art. 26 — Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 24 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 25, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
