[1]Festivita'

[2]1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 2. Nella giornata del Venerdi' Santo e nelle festivita' di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni. 3. Il diritto di cui al comma 1 e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festivita' di cui al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art9 · fonte su Normattiva