[1]Assistenza spirituale ai militari

[2]1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti della Diocesi. 3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi. 4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art3 · fonte su Normattiva