Art. 11 — Edifici di culto
Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
