Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art12 · fonte su Normattiva