Art. 1 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa)
[1]Allegato
[2]Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
[3]Preambolo
[4]La Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (di seguito denominata Arcidiocesi),
[5]Considerato che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalita'; che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli; che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; che la liberta' di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo; che la Costituzione garantisce le liberta' di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero; che la Costituzione garantisce, inoltre, l'uguale liberta' di tutte le confessioni religiose davanti alla legge; che l'Arcidiocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico; che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze; che l'Arcidiocesi, fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quale erede storica delle antiche metropolie istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio e' organizzata secondo le norme del proprio statuto; riconoscono l'opportunita' di addivenire alla presente intesa e
[6]Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Arcidiocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.
[7]Articolo 1
[8](Liberta' religiosa)
[9]1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arcidiocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
