Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Art. 17 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia)

L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-l-art17 · fonte su Normattiva