Art. 22 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica italiana e le Assemble di Dio in Italia)
Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Le ADI provvedono ad operare su tali ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
Testo vigente dal 2 dicembre 1988
