Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. La Diocesi provvede altresi', per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art22 · fonte su Normattiva