Art. 22 — Assegni ai ministri di culto
Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. La Diocesi provvede altresi', per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Testo vigente dal 17 luglio 2026
