Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Art. 1 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese)

[1]ALLEGATO INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE

[2]ARTICOLO 1. (Legislazione sui culti ammessi)

[3]La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione, e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale liberta' riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato, convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione. Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Testo vigente dal 13 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-11;449~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola--art1 · fonte su Normattiva