Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Art. 2 (Allegato Intesa tra il governo della Repubblica e la Tavola Valdese) — Libertà in tema di religione

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Testo vigente dal 13 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-11;449~allegato-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-e-la-tavola--art2 · fonte su Normattiva