Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952. Leggi il testo vigente →
Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952
