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Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1948 al 8 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1947-12-03;1546~art8 · fonte del testo