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Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' sostituito dal seguente: "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati".
Testo in vigore dal 22 ottobre 1999 al 9 ottobre 2010
