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Le societa' del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. 1 Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle societa' indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero. 1 Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per i periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25
1Il D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25 (in G.U. 8/2/1982, n. 37), ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'efficacia delle disposizioni dei commi primo e secondo del presente articolo e' prorogata fino al 31 dicembre 1983.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1981 al 24 agosto 1999
