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La ripartizione in gruppi e categorie degli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica aventi diritto alle indennita' di cui alle tabelle I e II annesse alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 19 novembre 1955 al 9 ottobre 2010
