Art. 12 — Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa
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Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilita' e di adattabilita' dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresi' emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresi' prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle rela- tive direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente legge, e' valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno 1995. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire 62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sara' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, e' assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali delle entrate, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.(1) Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del Servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonche', con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la contestuale soppressione della Direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari e della Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle lettere d) ed e) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.((6))
Testo in vigore dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001
