Art. 2 — Consiglio di amministrazione e comitati di gestione
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Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e' organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonche' di coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e della gestione unitaria del personale. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
6Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."
Testo in vigore dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001
