Art. 3 — Ufficio del segretario generale
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Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, puo' essere confermato una sola volta, puo' essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Al segretario generale e' attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B. L'incarico e' conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure ad un estraneo all'Amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non puo' essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attivita' concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici. Il segretario generale provvede altresi' alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:
- a)l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione;
- b)l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttivita' (standard lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;
- c)l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;
- d)l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;
- e)l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica, nonche' per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'articolo 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con societa' specializzate, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovra' essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello C. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale e' posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
6Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."
Testo in vigore dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001
