Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze
Art. 4 — Altri uffici alle direttive dipendenze del Ministro
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Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:
- a)l'ufficio del coordinamento legislativo cui e' preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);
- b)l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.
Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 14 settembre 1999
