Art. 5 — Scuola centrale tributaria
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La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonche' corsi per l'accesso alla dirigenza. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria e' scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'universita'. Il rettore e' coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' il direttore amministrativo. L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purche' l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola. E' prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi.5 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287
5Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che il presente articolo e' abrogato ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del suindicato D.Lgs..
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
6Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."
Testo in vigore dal 14 settembre 1999 al 9 novembre 2000
