Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze
Art. 6 — Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale
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Il Ministero delle finanze e' organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:
- a)il Dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonche' di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;
- b)il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;
- c)il Dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;
- d)la Direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonche' di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilita', esclusa quella interna a ciascun dipartimento. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori. A ciascun dipartimento e alla direzione generale e' preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale e' articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale.
Testo in vigore dal 11 novembre 1991 al 14 settembre 1999
