Art. 8-bis — Consulta tributaria
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E' istituita presso il Ministero delle finanze la consulta tributaria che svolge, in ambito nazionale, i compiti consultivi e propositivi previsti dall'articolo 8 per i comitati tributari regionali. La consulta tributaria e' presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono componenti di diritto della stessa il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore centrale dell'ufficio per l'informazione del contribuente. Sono altresi' componenti, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative in sede nazionale; un rappresentante delle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del consiglio nazionale del notariato e del consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
Testo in vigore dal 9 agosto 1997 al 14 settembre 1999
