Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, sono applicabili, salvo incompatibilita', a quanto non esplicitamente e diversamente disciplinato dalla presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, saranno emanate le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, alle disposizioni recate dalla presente legge.
Testo vigente dal 13 dicembre 1986
