Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 16. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovra' in particolare:

  • a)fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;
  • b)fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorita', compresa la Regione interessata, dovra' adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
  • c)regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonche' al loro esercizio provvisorio;
  • d)determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;
  • e)provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalita' di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;
  • f)stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione gia' in corso. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concerneti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonche' le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 482/1991

    Illegittimità dichiarata
    27 dicembre 1991

    Le disposizioni degli artt. 16 e 17, comma secondo, lett. b), della L. 9 gennaio 1991, n. 9 - che riservano le concessioni e autorizzazioni per la costruzione e gestione di impianti di lavorazione e deposito di oli minerali al Ministro dell'industria, previa acquisizione, entro termini perentori, del parere della "regione interessata" - non riguardano le Province autonome, e dunque non interferiscono con le loro competenze, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione da parte della ricorrente Provincia di Bolzano. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6 e 17; e 9, nn. 3 e 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 16 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali · Art. 17 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art17 · fonte su Normattiva